Rilascio aggiornamento Certificazione Unica 2023


  Versione stampabile


In vista della scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica viene rilasciata la versione aggiornata per l'elaborazione delle Certificazioni Uniche relative al 2022 e la stampa del modello c.d. “sintetico” relativo a Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.


Anche quest’anno la scadenza è unificata:  il 16 marzo 2023 scade il termine sia della Certificazione Unica da rilasciare al percettore delle somme (modello "sintetico" -c.d. Certificazione), sia della  trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello "ordinario" (c.d. Cu).

La novità riguarda i compensi verso i percipienti che hanno adottato il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) e che addebitano i 2 euro dell’imposta di bollo sulle somme maggiori di 77.47 euro.

Fino all’anno scorso le somme relative all’imposta di bollo venivano elencate tra le somme non soggette con il codice 22 (Erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito).
A seguito del parere espresso con la
risposta 428/22 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di considerare ricavo l’imposta di bollo riaddebitata al cliente e per tale motivo va fatta confluire nel rigo dei compensi con il codice 24 (Compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 L. 190/2014).

Pertanto per fare in modo che gli importi relativi alle imposte di bollo sui compensi dei forfettari finiscano correttamente nel rigo dei compensi occorre effettuare la modifica in Gestione Ritenute (C-8.4.2)

A fronte di un compenso soggetto di 1254,15 occorre correggere in 1256,15 e mettere zero in Imp.non sogg.

Se il volume di fatture da modificare è elevato potrete contattare il supporto tecnico per valutare la conversione dei dati gia’ inseriti.

E’ stato aggiornato il logo della stampa con l’anno 2023.

Sono rimasti invariati i codici relativi al punto 6, che giustificano gli importi del punto 7 relativi alle “Altre somme non soggette a ritenuta”.

Tra i piu’ frequenti, relativamente al lavoro autonomo, ricordiamo:

Codice

Descrizione

21

Altri redditi non soggetti a ritenuta tra cui:

-compensi corrisposti a soggetti in regime dei minimi(cod. non assogg. M e I)

-quota provvigioni non soggetta a ritenuta

22

Erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (ad es. le anticipazioni, rimborsi spese, per il 2022 non vengono piu’ ricompresi i BOLLI)


24

Compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 L. 190/2014 (cod.non assogg. F) + i relativi BOLLI (dal 2022).



Seguono alcuni casi particolari.



CASI PARTICOLARI

Cambio tipologia reddituale.

Se durante il corso dell’anno il fornitore “percettore delle somme” cambia la “Tipologia reddituale” (campo 1), il programma compila due certificazioni.

Esempio di Agente che passa da Monomandatario a Plurimandatario.

  1. Come Monomandatario percepisce complessivamente 2500 euro + 152 euro per rimborsi spese, da cui viene trattenuta la ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile.

  2. Come Plurimandatario percepisce complessivamente 3500 euro cui viene trattenuta la ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile.

Per il soggetto in esame la compilazione della Cu sarà la seguente:





Cambio tipologia non assoggettato a ritenuta.

Se durante il corso dell’anno il percettore delle somme cambia il “codice non assoggettato” (campo 6), esempio da Minimo a Forfettario, il programma compila una sola certificazione su piu’ modelli.

Esempio: un soggetto passa da Minimo a Forfettario e complessivamente percepisce 13.020,00 di cui:

9000 euro in regime dei Minimi (codice 21)

4000 euro in regime Forfettario (codice 22)

20 euro di spese anticipate (codice 24)

La certificazione si compone di 3 modelli come segue:







Il modello ministeriale, le istruzioni e il programma di controllo aggiornato sono disponibili qui.

Per consultare le istruzioni per l’utilizzo della gestione ritenute d’acconto cliccare qui.

Per procedere con l'aggiornamento cliccare qui.

Buon lavoro.

Supporto clienti eQuilibra

08/03/23